Art. 33-quater — Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione
Articolo abrogato dal d.lsg. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Articolo abrogato dal d.lsg. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
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2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2012 al 19 aprile 2016. 417 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) all'articolo 113, comma 3, la parola: "75" e' sostituita dalla seguente: "80" e la parola: "25" e' sostituita dalla seguente: "20";
tolto: b) dopo l'articolo 237 e' inserito il seguente capo: "Capo IV-bis - Opere in esercizio. Art. 237-bis. - (Opere in esercizio) - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilita' dell'appaltatore. Resta altresi' fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformita' delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entita' delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie." La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, e' spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art33quater · fonte del testo
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