Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 2020, n. 176

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La L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157".

Testo vigente dal 25 dicembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 2020 al 25 dicembre 2020. 308 parole tolte.

tolto: Disposizioni di adeguamento e di compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita' previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    La L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149~art8 · fonte del testo

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