Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 2020, n. 176

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La L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157".

Testo vigente dal 25 dicembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2020 al 25 dicembre 2020. 149 parole tolte.

tolto: Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 31. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 sono altresi' utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non gia' utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    La L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149~art16 · fonte del testo

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