Art. 24 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 2020, n. 176

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La L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157".

Testo vigente dal 25 dicembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2020 al 25 dicembre 2020. 107 parole tolte.

tolto: All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: «16-ter. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi espressi dal presente comma.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    La L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-30;157~art24 · fonte del testo

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