Art. 22 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 2020, n. 176

1

La L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157".

Testo vigente dal 25 dicembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2020 al 25 dicembre 2020. 321 parole tolte in 52 capoversi.

tolto: Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 26. Tabella A

tolto: Regioni

tolto: Percentuale di riparto

tolto: Riparto del contributo per la riduzione del debito

tolto: Abruzzo

tolto: 3,16%

tolto: 7.906.447,37

tolto: Basilicata

Mostra gli altri 44 capoversi cambiati

tolto: 2,50%

tolto: 6.246.447,37

tolto: Calabria

tolto: 4,46%

tolto: 11.151.447,37

tolto: Campania

tolto: 10,54%

tolto: 26.349.605,26

tolto: Emilia-Romagna

tolto: 8,51%

tolto: 21.266.447,37

tolto: Lazio

tolto: 11,70%

tolto: 29.258.289,47

tolto: Liguria

tolto: 3,10%

tolto: 7.751.973,68

tolto: Lombardia

tolto: 17,48%

tolto: 43.706.315,79

tolto: Marche

tolto: 3,48%

tolto: 8.705.921,05

tolto: Molise

tolto: 0,96%

tolto: 2.393.026,32

tolto: Piemonte

tolto: 8,23%

tolto: 20.568.026,32

tolto: Puglia

tolto: 8,15%

tolto: 20.381.710,53

tolto: Toscana

tolto: 7,82%

tolto: 19.543.289,47

tolto: Umbria

tolto: 1,96%

tolto: 4.905.131,58

tolto: Veneto

tolto: 7,95%

tolto: 19.865.921,05

tolto: TOTALE

tolto: 100,00%

tolto: 250.000.000,00

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    La L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157".

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-30;157~art22 · fonte del testo

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