Art. 16 — Vigilanza
Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma l, esercita l'alta vigilanza ((sugli atti, sui tempi, sui modi e)) sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.
Testo vigente dal 1 aprile 1998
