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Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, procedono all'individuazione di edifici o gruppi di edifici dei quali occorre provvedere al ripristino. Ove i proprietari interessati, entro centoventi giorni dall'invito rivolto dal sindaco anche a mezzo di pubblici proclami, non depositino presso il comune il progetto dell'intervento da eseguire, il comune procede alla occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione, ((sempreche' il comune stesso sia dotato di strumento urbanistico esecutivo)), subentrando nei diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni. Nel caso in cui i proprietari, gia' ammessi ai benefici del contributo statale, non abbiano dato inizio ai lavori entro sei mesi dalla data dello specifico invito rivolto dal sindaco nella forma della citazione, il comune procede all'occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione. Alla spesa eccedente l'ammontare degli eventuali contributi si provvede, nei limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, con fondi a totale carico dello Stato.
Testo in vigore dal 20 marzo 1982 al 17 agosto 1984
