Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico e' autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di lire 1.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178. La predetta spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 1.000 milioni. Il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto dei fondi tra i comuni interessati, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Testo vigente dal 16 marzo 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari