Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza dell'evento sismico di cui al precedente articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981. I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali. I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione. Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti sovrintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, e' tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

Testo vigente dal 5 aprile 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-04-03;117~art2 · fonte del testo

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