Art. 4-bis — Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici
((Al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici, le regioni attuano un servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto nei riguardi dei pazienti oncologici, qualora questo non sia ancora stato attivato con le modalita' previste dal comma 2.)) ((Il servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto di cui al comma 1 e' attuato dalle regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito della Missione 6 "Salute", Componente 1 "Reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Intervento 1.2 "Casa come primo luogo di cura e telemedicina", Sub-investimento 1.2.3 "Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici", del PNRR.)) ((Ai servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto attuati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della salute 21 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, e 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022.)) ((Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
Testo vigente dal 21 aprile 2026
