Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2021, N. 29
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 marzo 2021, n. 29
1La L. 12 marzo 2021, n. 29 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021".
Testo vigente dal 13 marzo 2021
