Art. 9 — Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito
All'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)((al primo)) periodo, dopo le parole: «concorso pubblico,» sono inserite le seguenti: «su base territoriale,»;
- b)((al secondo)) periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001». Ai maggiori oneri derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale con le modalita' di cui al comma 1, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, ((n. 296)).
Testo vigente dal 7 giugno 2025
