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I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, ratificato con legge 10 luglio 1951, n. 594, gia' prorogati con la legge 29 maggio 1951, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1953.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-11-29;1995~artunico · fonte del testo

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