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Sono soggetti a proroga legale i contratti d'affitto a coltivatore diretto che siano in corso al momento della entrata in vigore della presente legge. La fissazione di un termine di scadenza contrattuale intervenuta sia prima che dopo l'entrata in vigore della presente legge, all'inizio o durante il rapporto, in qualunque modo espressa, non costituisce rinuncia alla proroga legale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Non puo' essere dichiarata risoluzione del contratto per morosita', qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto, o per le spese fatte ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Testo in vigore dal 23 agosto 1973 al 6 maggio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-09;508~art2 · fonte del testo

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