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[1]Il Governo della Libia e' autorizzato a concedere alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione, l'acquisto e la gestione delle case popolari, in aggiunta al mutuo previsto dal R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1143, un mutuo di lire 10.000.000 da destinare alla costruzione di altri nuclei di case popolari nei centri urbani della Libia.
[2]Detta somma, che verra' corrisposta, per cinque milioni, nell'esercizio 1939-40, e per cinque milioni, nell'esercizio 1940-41, sara' estinta in trenta annualita' costanti, comprensive dell'interesse del tre per cento, a cominciare dal sesto anno da quello di concessione.
[3]Per i primi cinque anni la Sezione autonoma corrispondera' al Governo della Libia il solo interesse nella misura dell'uno per cento.
Testo in vigore dal 3 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
