Il Ministro per la sanita', avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce: corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5; corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato. I programmi, l'organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica Istruzione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-26;1099~art8 · fonte del testo

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