Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto comma dell'articolo 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli atleti ammessi alle gare stesse che si trovino negli spazi indicati dal precedente articolo. L'atleta che rifiuti di sottoporsi al prelievo e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo e' altresi' escluso dalla gara con provvedimento dell'autorita' sportiva; se la gara ha gia' avuto luogo, verra' disposto dalla stessa autorita' l'annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione. I medici incaricati dei prelievi indicati nel presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria durante l'espletamento di tali funzioni.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-26;1099~art5 · fonte del testo

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