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[1]Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17, lettera a), e 22 della presente legge, e' dovuto dai datori di lavoro all'Istituto nazionale assicurazione malattie, in aggiunta ai contributi previsti dalla tabella allegata ai decreti legislativi 9 aprile 1946, n. 212 e 19 aprile 1946, n. 213 e successive modificazioni, e 31 ottobre 1947, n. 1304, e con l'osservanza delle norme vigenti per il calcolo dei contributi stessi, un contributo supplementare nella seguente misura:

  • a)per il settore dell'industria, dello 0,53 per cento sulla retribuzione;
  • b)per il settore del commercio, dello 0,31 per cento sulla retribuzione;
  • c)per il settore del credito e dell'assicurazione, dello 0,20 per cento sulla retribuzione;
  • d)per il settore dell'agricoltura, dello 0,45 per cento sulla retribuzione media, da trasformarsi in contributo fisso a giornata per ettaro-coltura, secondo le norme in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi nel settore agricolo.

[2]Il contributo supplementare di cui al comma precedente puo' essere modificato con la procedura stabilita per la variazione delle tabelle predette, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861. Analogo contributo dovra' essere versato agli altri Istituti assicuratori presso cui i datori di lavoro versano i contributi per l'assicurazione di malattia. Riguardo ai versamenti del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 14 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art23 · fonte del testo

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