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((E' dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa, di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennita' una tantum nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria: 1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 35.000;. 2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire 35 mila; 3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 25.000; 4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 20.000; L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto)).

Testo in vigore dal 14 febbraio 1963 al 27 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1950 al 14 febbraio 1963. 33 parole tolte, 13 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento del sistema in atto per i contributi unificati in agricoltura e'aggiunto: E' dovuta alle lavoratrici agricole di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completaaggiunto: , di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennita' una tantum nella misura tolto: sotto indicata aggiunto: sottoindicata a fianco di ciascuna categoria:

tolto: 1 aggiunto: 1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire tolto: 25 aggiunto: 35.000;

tolto: 2aggiunto: . 2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire tolto: 25.000;

tolto: 3 aggiunto: 35 mila; 3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire tolto: 15 aggiunto: 25.000;

tolto: 4 aggiunto: 4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire tolto: 12.000.

aggiunto: 20.000; L'indennita' di cui sopra sara' corrispostatolto: , in due rate tolto: uguali, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art22 · fonte del testo

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