Art. 9 — Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

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I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

  • a)trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  • b)raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
  • c)esatti e, se necessario, aggiornati;
  • d)pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  • e)conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art9 · fonte del testo

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