Art. 36 — Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004. 174 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art36 · fonte del testo
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