Art. 3 — Trattamento di dati per fini esclusivamente personali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche' ((l'articolo 18)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 febbraio 2002. 9 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche' tolto: le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36 aggiunto: l'articolo 18.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art3 · fonte del testo

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