Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Senza pregiudizio di quanto e' disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli articoli 4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si puo' piu' rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

[2]Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, puo' disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva.

[3]Ove la violazione sia imputabile a piu' persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

[4]Nel caso in cui il trasgressore non accetti la, determinazione della somma, fatta dal Ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 59.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art64 · fonte del testo

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