Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma, dell'art. 32, e' punito con la multa da lire 1000 a 50.000.

[2]La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art63 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari