Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

[2]Al proprietario dell'immobile sara' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.

[3]In caso di disaccordo, il premio e' determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art44 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari