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[1]((Salvo quanto e' stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e' soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente: fino a lire 1.000.000: otto per cento; da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento; da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento; oltre lire 21.000.000: trenta per cento. Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonche' a quelle di interesse documentale e archivistico)).

[2]Ove l'esportatore non ritengo di accettare il valore determinato dal Ministro per l'educazione nazionale, il valore stesso e' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.

Testo in vigore dal 29 agosto 1972 al 25 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 1972

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 29 agosto 1972. 37 parole tolte, 88 parole aggiunte in 2 capoversi.

Salvo quanto e' stabilito tolto: nelle aggiunto: dalle leggi doganali e valutarie, tolto: l'esportazione e' soggetta alla tassa aggiunto: la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e' soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosaaggiunto: , secondo la tabella seguente:

tolto: sulle prime L. 20.000, aggiunto: fino a lire 1.000.000: otto per centotolto: , sulle successive L. 80.000,aggiunto: ; da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per centotolto: , sulle successive L. 100.000, venti per cento, sulle successive L. 300.000, venticinque per cento, sul resto trenta per centoaggiunto: ; da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento; oltre lire 21.000.000: trenta per cento. Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonche' a quelle di interesse documentale e archivistico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art37 · fonte del testo

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