Art. 6 — Competenze del Ministero degli affari esteri

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Nei limiti delle risorse destinate a tali finalita', il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

  • a)la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;
  • b)la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;
  • c)la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Universita', enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

Testo in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2001-03-07;78~art6 · fonte del testo

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