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Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.

Testo in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2001-03-07;78~art10 · fonte del testo

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