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Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'art. 1 della presente legge sono obbligati a iscriversi in apposito "Registro dei committenti" istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. A cura dell'ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio. Qualora l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in piu' Province dovra' ottenere la iscrizione nel Registro di ciascuna Provincia. E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati.

Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art2 · fonte del testo

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