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Il committente di lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni della presente legge sara' punito con l'ammenda da lire 2000 a 5000 per ogni lavorante a domicilio assunto e per ogni giornata di lavoro prestato, pena raddoppiata in caso di recidiva. Nei casi piu' gravi l'imprenditore potra' essere cancellato dal Registro di cui all'art. 2 della presente legge. Rientra fra questi casi l'impiego di mediatori o intermediari. Restano, in ogni caso, salve le penalita' comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori se ed in quanto applicabile.

Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art15 · fonte del testo

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