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Sono considerati lavoratori a domicilio agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilita' - anche con l'aiuto dei familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata - lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore. I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 8 della presente legge. Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso. Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente.

Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art1 · fonte del testo

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