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Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria di cui alla presente legge e' fissato annualmente, per ciascuna forza armata, dalla legge di bilancio. Per l'anno 1968 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma e' stabilito in 2.000 unita' per l'Esercito, in 400 unita' per la Marina e in 1.300 unita' per l'Aeronautica.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 9 ottobre 1980

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