Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1980 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 20 settembre 1980, n. 574.
Abrogato dal 9 ottobre 1980
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Articolo abrogato dalla l. 20 settembre 1980, n. 574.
Abrogato dal 9 ottobre 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1968 al 9 ottobre 1980. 84 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali ammessi alla ferma di cui al precedente articolo possono chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facolta' di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio. Il Ministro puo' disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento. L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli e' prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 SETTEMBRE 1980, N. 574
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 20 settembre 1980, n. 574
La L. 20 settembre 1980, n. 574, ha disposto (con l'art. 35) che sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continueranno transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore della presente legge o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 35 della 574/1980.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;371~art2 · fonte del testo
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