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[1]La persona di cui fu concessa l'estradizione potra' essere giudicata per ogni altro reato commesso prima della consegna, in connessione con quello che la motivo', purche' non osti uno dei divieti indicati nell'art. 8.

[2]La stessa persona non potra' essere giudicata o sottoposta alla espiazione della pena per qualsiasi altro reato commesso prima della consegna, a meno che lo Stato, al quale fu concessa l'estradizione, chieda ed ottenga il consenso dell'altro Stato; ovvero a meno che, espiata la pena, o assolta dal delitto che motivo' la estradizione, rimanga nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art4 · fonte del testo

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