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[1]Le Alte Parti contraenti si obbligano di comunicarsi per la via diplomatica un estratto delle decisioni irrevocabili di condanna per delitto, pronunciate dalle rispettive autorita' giudiziarie a carico dei cittadini dell'altro Stato.

[2]Tale obbligo si estende alle sentenze di condanna per delitto la cui esecuzione sia stata sospesa condizionalmente.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art21 · fonte del testo

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