Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025. 180 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Se in un processo penale sia necessaria la comparazione personale di un testimonio o di un perito, l'atto di citazione sara' notificato a cura dello Stato richiesto. Ma la comparizione di detto testimonio o perito sara' in ogni caso volontaria da parte dello stesso.
tolto: Le spese per la comparizione sono a carico dello Stato richiedente, il quale dovra' indicare approssimativamente la somma che sara' corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno, nonche' l'ammontare dell'anticipazione che, a mezzo dei propri agenti diplomatici o consolari, sara' fatta sulla somma complessiva.
tolto: Il testimonio o perito, qualunque sia la sua nazionalita', che comparira' innanzi all'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, non potra' essere processato o arrestato per fatti o condanne anteriori, ne' come partecipe ai fatti per cui e' stata ordinata la testimonianza o perizia, durante il tempo occorrente a questo fine, come anche per il tempo a lui necessario per ritornare al Paese di provenienza.
tolto: Qualora l'individuo di cui si domanda la comparizione sia detenuto, potra' chiedersene la consegna provvisoria; ma e' sempre necessario il suo assentimento perche' cio' possa effettuarsi.aggiunto: Trattato-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art19 · fonte del testo
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