Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1932 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Non sara' inoltre concessa l'estradizione:
- a)quando l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiedente; o
- b)quando l'accusato dovra' essere giudicato da un tribunale o giudice di eccezione nel paese richiedente; o
- c)quando l'estradando sara' gia' stato processato e condannato o assolto dall'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto per lo stesso delitto che determino' la domanda d'estradizione.
Testo in vigore dal 25 giugno 1932 al 9 maggio 2025
