Art. 5
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Non sara' concessa l'estradizione: 1° per i delitti colposi; 2° per i delitti previsti esclusivamente dalle leggi sulla stampa; 3° per i reati esclusivamente militari, quando cioe' il fatto non sarebbe altrimenti punibile che per le leggi militari; 4° per i delitti contro il libero esercizio di qualunque culto; 5° per i delitti politici o connessi con tali reati, salvo che il fatto incriminato costituisca principalmente un'infrazione alla legge penale comune. In questo caso, concessa l'estradizione, la consegua sara' subordinata all'impegno dello Stato richiedente che il fine o il motivo politico non concorreranno ad aggravare la pena. Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica dei fatti e' esclusivamente riservato alle autorita' dello Stato richiesto.
Testo in vigore dal 25 giugno 1932 al 9 maggio 2025
