Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1932 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Le Alte Parti contraenti concederanno l'estradizione dei propri cittadini nei casi previsti dal presente Trattato.
Testo in vigore dal 25 giugno 1932 al 9 maggio 2025
