Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1932 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Quando il delitto sia avvenuto fuori del territorio delle Alte Porti contraenti, la domanda di estradizione potra' aver corso se le leggi dello Stato richiedente autorizzano la persecuzione del delitto commesso all'estero.
Testo in vigore dal 25 giugno 1932 al 9 maggio 2025
