Art. 17
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[1]Il presente Trattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati nel piu' breve tempo possibile in Roma. Esso andra' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale sara' avvenuto lo scambio delle ratifiche. Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento; in tal caso i suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia In fede di che i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Rio de Janeiro, addi' ventotto del mese di novembre dell'anno millenovecento trentuno.
[2](L. S.) V. Cerruti (L. S.) Afranio De Mello Franco Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re;
[3]p. Il Ministro per gli affari esteri: Fani.
Testo in vigore dal 25 giugno 1932 al 9 maggio 2025
