Art. 27 — Consegna provvisoria di persone in stato di arresto
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 83 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Le Parti contraenti, quando non vi ostino gli interessi della giustizia della Parte richiesta, si consegneranno le persone che si trovano in stato di arresto affinche' possano essere esaminate come testimoni o in tale qualita' essere messe in confronto con altre persone. La Parte richiedente riconsegnera' senza indugio su richiesta dell'altra Parte le persone prese provvisoriamente in consegna ed in ogni caso non appena compiuto l'atto istruttorio.
tolto: 2. Alle persone indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 25 comma 2.aggiunto: Trattato-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art27 · fonte del testo
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