Art. 24 — Esecuzione della consegna
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Se la consegna deve eseguirsi in connessione con un'estradizione diretta o in transito, gli oggetti saranno consegnati, se possibile, insieme con la persona perseguita.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
