Art. 16 — Estradizione in transito
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 134 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: 1. Ciascuna delle Parti contraenti concedera' il transito ai fini di estradizione attraverso il suo territorio delle persone che un terzo Stato estrada all'altra Parte.
tolto: 2. Il transito non e' concesso:
tolto: a) se, secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6 comma 1 del presenteTrattato, non sarebbe concessa l'estradizione della persona perseguita;
tolto: b) se la persona perseguita e' sottoposta da un'Autorita' della Parte richiesta a procedimento penale per un fatto diverso da quello per cui dovrebbe essere concesso il transito o se contro di essa e' stato ordinato l'arresto per altra causa da un'Autorita' della Parte richiesta;
tolto: c) se gravi motivi di ordine pubblico vi si oppongono. 3. Alla domanda di estradizione in transito sono applicabili le disposizioni degli articoli 10, 11, 14 e 15.aggiunto: Trattato-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art16 · fonte del testo
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