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I sudditi delle Alte Parti contraenti saranno reciprocamente trattati come i nazionali quando si recheranno dai territori di una delle Alte Parti contraenti ai territori dell'altra per visitare le fiere e i mercati, allo scopo di esercitarvi il loro commercio e di smerciare i loro prodotti, e non saranno sottoposti a tasse piu' alte di quelle percepite dalle Alte Parti contraenti sui nazionali.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art4 · fonte del testo

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