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[1]Qualora sorgessero fra le Alte Parti contraenti controversie intorno all'interpretazione ed all'applicazione delle clausole del presente trattato, tali controversie saranno regolate, se una delle Alte Parti contraenti ne fa domanda, mediante arbitrato.

[2]Per ogni controversia il Tribunale arbitrale sara' composto nel modo seguente: le due Alte Parti contraenti nomineranno ciascuna, come arbitro, fra i loro sudditi, una persona competente e s'intenderanno sulla scelta di un terzo arbitro, suddito di un terzo Stato amico. Le Alte Parti contraenti si riservano di designare anticipatamente e per un periodo da determinarsi la persona che esercitera' in caso di litigio le funzioni di terzo arbitro.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art37 · fonte del testo

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