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[1]Qualora una delle Alte Parti contraenti avesse a stipulare con un terzo Stato accordi di tariffe cumulative per trasporti ferroviari fra il proprio territorio e quello dello stesso terzo Stato, attraverso il territorio dell'altra Alta Parte contraente, quest'ultima sara' tenuta a concorrere alla formazione di dette tariffe cumulative.

[2]Le due Alte Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate e sulle vie navigabili, fossero in vigore per trasporti d'un terzo Stato; in ogni caso di applicare ai trasporti di una delle due Alte Parti contraenti, in transito sul proprio territorio, dei prezzi ragionevoli. Tuttavia la Cecoslovacchia facilitera' il transito delle derrate alimentari di produzione italiana accordando loro i prezzi piu' ridotti che sulla stessa linea e nella stessa direzione sono dati dalle tariffe interne.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art31 · fonte del testo

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