[1]Articolo III

[2]Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facolta' di nominare Rappresentanti consolari graditi all'Altra Parte per risiedere nel territorio di questa, nelle localita' designate di comune accordo. Tali Rappresentanti consolari saranno debitamente muniti di exequatur, o ai altra autorizzazione equipollente, prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni. Essi godranno a condizioni di reciprocita', nel territorio dell'Altra Parte contraente, i diritti, i privilegi e le immunita' che sono o saranno accordati ai Rappresentanti consolari della nazione piu' favorita. Le Alte Parti contraenti convengono di negoziare, al piu' presto possibile, una Convenzione relativa ad una piu' estesa regolamentazione delle immunita' e delle funzioni dei rispettivi Ufficiali consolari.

Testo vigente dal 9 gennaio 1948

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1947-11-27;1491~artiii · fonte del testo

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