Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo per continuare le loro relazioni diplomatiche e consolari conformemente ai principi ed alla pratica del diritto comune internazionale. Esse convengono che i Rappresentanti Diplomatici e Consolari di ciascuna di Esse riceveranno sul territorio dell'altra, il trattamento consacrato dai principi e dalla pratica del diritto comune internazionale, che non potra' comunque, sotto condizione di reciprocita', essere inferiore al trattamento accordato ai Rappresentanti Diplomatici e Consolari della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 17 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-13;1566~art2 · fonte del testo

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