Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 3, le societa' interessate ad effettuare Le operazioni per le quali chiedono le agevolazioni di cui alla presente legge, devono presentare la domanda di accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma al Ministro per l'industria ed il commercio, allegando copia dell'ultimo bilancio proprio e di quello delle societa' che vengono o fuse o incorporate o di quelle che effettuano l'apporto di complesso aziendale, nonche' una relazione che indichi i motivi per cui si intende procedere o si procede alle dette operazioni ed i programmi di massima per la futura attivita'. Il Ministro per l'industria ed il commercio deve pronunciarsi sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della stessa. Quando l'operazione di trasformazione, di fusione o di concentrazione sia effettuata prima dell'emanazione del decreto di accertamento di cui all'articolo 3, le parti, per ottenere la registrazione con i benefici fiscali previsti dall'articolo 1, debbono dichiarare contestualmente che l'atto e' stato stipulato ai fini e per gli effetti della presente legge e debbono corredarlo di un certificato provvisorio del Ministro per l'industria ed il commercio attestante che e' stata presentata la domanda di cui al primo comma. Le imposte ed i diritti saranno dovuti nella misura normale, qualora la domanda non sia stata accolta.

Testo vigente dal 27 marzo 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-03-18;170~art5 · fonte del testo

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